Repertorio Generale N.                    Raccolta N.


ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE O.N.L.U.S.


 REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemila..., il giorno ... del mese di ....
In Parma, nel mio studio sito nella via Garibaldi n. 29.
Innanzi a me, Dottor FABIO VALENZA, Notaio in Parma, iscritto presso il Collegio Notarile del Distretto di Parma,
SONO PRESENTI I SIGNORI:
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Detti comparenti, tutti cittadini italiani per come mi dichiarano, della cui identità personale io Notaio sono certo, convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1) Viene costituita tra i suddetti comparenti l'Associazione senza scopo di lucro "... O.N.L.U.S.".
Art. 2) La sede dell'Associazione è in Comune di ....
Art. 3) L'Associazione è costituita allo scopo di:
- (ai sensi del D.Lgs. 460/97 l'associazione deve essere costituita per l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale).
Essa, inoltre, nell'ambito delle finalità come sopra perseguite, potrà costituire tutte le iniziative ritenute necessarie e/o utili.
In particolare l'Associazione, per il perseguimento delle finalità di cui sopra, svolgerà l'attività di:
- (ai sensi del D.Lgs. 460/97 l'attività deve essere ricompresa in uno degli undici settori elencati: 1. assistenza sociale e socio-sanitaria; 2. assistenza sanitaria; 3. beneficenza; 4. istruzione; 5. formazione; 6. sport dilettantistico; 7. tutela e valorizzazione dell'ambiente; 8. tutela e valorizzazione dei beni di interesse storico e artistico; 9. promozione della cultura e dell'arte; 10. tutela dei diritti civili; 11. ricerca scientifica).
L'Associazione, inoltre, non potrà svolgere attività in contrasto con il decreto legislativo istitutivo delle O.N.L.U.S.
Art. 4) L'Associazione non ha scopo di lucro.
L'Associazione è apartitica ed apolitica ed avrà una durata di anni ... dal giorno della sua legale costituzione e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.
Titolo II
Art. 5) Possono fare parte dell'Associazione tutti coloro che, avendo compiuto la maggiore età, risiedano in uno degli stati dell'Unione Europea.
Possono, altresì, aderire all'Associazione enti collettivi pubblici, privati ed altre associazioni, nonchè persone giuridiche, alle condizioni previste dallo statuto e dalle vigenti disposizioni di legge.
IL RAPPORTO ASSOCIATIVO E' UNIFORME ED ATTRIBUISCE EGUALI DIRITTI A TUTTI GLI ASSOCIATI.
La qualifica di socio si acquisisce con l'ammissione all'Associazione, che viene deliberata dal Consiglio Direttivo, con voto favorevole della maggioranza numerica dei suoi componenti e con giudizio discrezionale e insindacabile, su istanza dell'interessato. La delibera determina l'ammontare della quota da versare all'atto dell'ammissione, anche con riferimento al patrimonio dell'Associazione al momento di presentazione della domanda.
All'inizio di ogni anno solare, i soci sono tenuti al versamento della quota associativa, il cui ammontare viene annualmente determinato dal Consiglio Direttivo.
Art. 6) La qualità di socio si perde per dimissioni, da comunicarsi per iscritto almeno due mesi prima della chiusura dell'anno solare, e per morosità o indegnità. Si perde, altresì, per inosservanza del regolamento interno e dello Statuto dell'Associazione, nonchè per il mancato rispetto dei doveri e delle direttive scaturenti da delibere, regolarmente assunte, dagli organi sociali.
La morosità viene dichiarata del Consiglio Direttivo, mentre la delibera di esclusione per indegnità e per inosservanza degli obblighi scaturenti dallo Statuto, dal regolamento dell'Associazione e da delibere degli organi sociali deve essere adottata dall'Assemblea degli associati.
Gli associati che siano receduti o siano stati esclusi o che, comunque, abbiano cessato d'appartenere all'Associazione non possono richiedere le quote ed i contributi versati, nè hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.
Art. 7) La qualifica di socio non è trasmissibile nè per atto inter vivos, nè per successione mortis causa.
Art. 8) Gli associati sono obbligati all'osservanza dello Statuto e del Regolamento interno, nonchè al rispetto delle delibere che gli organi sociali abbiano regolarmente assunto.
Essi sono altresì tenuti a collaborare con i rappresentanti degli organi dell'Associazione ai fini del perseguimento degli scopi sociali.
La violazione dei doveri scaturenti dal presente articolo potrà comportare l'esclusione dell'associato, a norma del precedente articolo 6.
TITOLO III
Organismi sociali
Art. 9) Sono Organi dell'Associazione:
- L'assemblea degli associati;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Il Collegio dei Revisori.
Art. 10) L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla fine dell'anno sociale che termina il 31 dicembre per:
- approvare il bilancio consuntivo e preventivo dell'Associazione;
- eleggere ogni triennio i membri del Consiglio e del Collegio dei revisori.
L'Assemblea si riunisce in sede straordinaria su iniziativa o del Presidente o del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Revisori o di almeno un terzo dei soci, non oltre trenta giorni dalla richiesta.
Art. 11) La convocazione dell'Assemblea ha luogo mediante affissione nella sede dell'Associazione nonchè nei luoghi dove l'Associazione esercita l'attività stabile e continuativa almeno quindici giorni prima della data fissata, e comunque, mediante l'invio dell'avviso a mezzo postale da effettuarsi otto giorni prima.
L'avviso di convocazione deve contenere oltre l'indicazione del luogo, il giorno e l'ora in cui si terrà l'assemblea, l'ordine del giorno e la data della seconda convocazione, nel caso che la prima andasse deserta.
In mancanza dell'adempimento delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando siano presenti tutti gli amministratori ed i soci.
Art. 12) Le deliberazioni dell'assemblea vengono prese, per alzata di mano o per appello nominale o per scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei presenti e aventi diritto al voto.
Le elezioni dei membri del Consiglio e del Collegio dei Revisori vengono fatte a scrutinio segreto.
Art. 13) Possono partecipare all'Assemblea, con diritto di voto, tutti i soci, purchè in regola col pagamento della quota associativa.
Art. 14) L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio e, in mancanza, dal Vice Presidente o da persona nominata dall'Assemblea stessa.
Il presidente, in apertura di seduta, nomina un segretario.
Spetta al Presidente dell'assemblea di accertare il diritto di intervento all'assemblea.
Non è ammessa la rappresentanza in assemblea.
Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario.
Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'articolo 21 del codice civile e precisamente le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto. Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Art. 15) L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo la cui composizione va da un minimo di ... ad un massimo di ... membri, eletti dall'assemblea degli associati.
Il Consiglio resta in carica ... anni e può essere rieletto. In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione con il primo dei non eletti.
Il primo consiglio direttivo sarà eletto tra i soci fondatori all'atto della costituzione e resterà in carica un ....
Il primo Consiglio Direttivo per il primo ... a scadere il trentuno dicembre ... è formato dai signori:
- Presidente: ...;
- Vice Presidente: ...;
- Segretario: ...;
- Tesoriere: ...;
- Consigliere: ....
Art. 16) I componenti del Consiglio Direttivo eleggono il Presidente ed il Vice Presidente tra i consiglieri eletti. Spetta al Consiglio Direttivo la nomina del Segretario e del Tesoriere. Le ultime due cariche possono essere cumulate nella stessa persona.
Art. 17) Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e, comunque, almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea ed all'ammontare delle quote associative.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei membri del consiglio. Il consiglio è presieduto dal Presidente e, in sua assenza, dal Vice Presidente o dal più anziano di età dei consiglieri.
Delle riunioni del Consiglio viene redatto, su apposito libro, il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario.
Art. 18) Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione senza limitazioni, nell'ambito del bilancio di previsione.
Il Consiglio Direttivo ha l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale.
Art. 19) Il Presidente, ed in sua assenza il Vice Presidente o altro componente del Consiglio Direttivo a ciò espressamente delegato, rappresenta legalmente l'associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, esercitandone anche i poteri di firma, cura l'esecuzione delle deliberazioni assembleari e consiliari e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione successiva.
Art. 20) Il consigliere, che per tre volte e senza giustificato motivo non interviene alla riunione del Consiglio è considerato dimissionario ed al suo posto subentra quello che segue in graduatoria.
Art. 21) Le cariche di Presidente, Vice Presidente, Consigliere e revisori sono gratuite e non possono dar luogo ad emolumenti di sorta, salvo il rimborso delle spese sostenute per l'associazione.
Art. 22) Il Segretario è responsabile dell'esecuzione delle disposizioni emanate dal Presidente e delle delibere del Consiglio e redige i verbali delle adunanze del Consiglio.
Art. 23) Il Tesoriere esercita le attribuzioni di competenza, tiene il registro delle entrate e delle uscite, cura lo schedario ed il tesseramento dei soci di cui tiene aggiornato il registro, è custode del patrimonio dell'Associazione, ne esige le rendite, le quote, le oblazioni, esegue i pagamenti su ordine del Presidente o di chi ne fa le veci e segnala al consiglio la eventuale mancanza di copertura finanziaria per le spese di previsione.
Art. 24) Il Collegio dei Revisori è composto da ... membri. I revisori vigilano sull'attività contabile dell'Associazione e redigono le relazioni sui bilanci da sottoporre all'approvazione dell'assemblea. Il Collegio dei Revisori, in caso di gravi inadempienze alle norme statutarie o in caso di violazioni di legge provvede a convocare l'assemblea ordinaria. I revisori effettivi eleggono il Presidente tra di essi. In caso di necessità i revisori assumono le funzioni di probiviri.
Titolo IV
Modalità di Votazione
Art. 25) Ai fini dell'elezione possono essere presentate una o più liste di candidati sottoscritte dagli stessi per accettazione. Nella presentazione delle liste il numero di candidati non deve superare il numero di ... per i consiglieri e di ... per il Collegio dei Revisori. La presentazione delle liste deve avvenire almeno ... giorni prima dell'assemblea presso la sede sociale nelle mani del Presidente del Consiglio in doppia copia una delle quali verrà restituita vidimata e firmata. Il candidato iscritto in due o più liste si considera cancellato da tutte le liste. Aperta la seduta il Presidente invita l'Assemblea a nominare il Collegio Elettorale composto da un presidente e da ... scrutatori. Nel giorno dell'assemblea, dopo la relazione del Presidente dell'Associazione si svolge il dibattito.
Il Presidente del Collegio Elettorale, distribuisce le schede con i nomi dei candidati agli elettori e ciascuno avente diritto al voto potrà esprimere il proprio voto esclusivamente per una delle liste presentate contrassegnandone il numero.
L'elettore non potrà esprimere un numero di preferenze superiore al numero dei consiglieri o dei revisori da eleggere, limitatamente alla lista votata. Le preferenze manifestate in eccedenza sono nulle. Ove il voto sia espresso per candidati di liste diverse, la scheda è annullata. Terminate le operazioni di rito, si darà inizio alle operazioni di scrutinio. Chiuse le operazioni di scrutinio, il relativo verbale redatto dal Presidente e dai componenti del Collegio Elettorale verrà letto dal Presidente dell'assemblea e prima di dichiarare chiusa l'assemblea si procederà alla distruzione delle schede elettorali. Saranno eletti i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti; in caso di parità sarà eletto il candidato più anziano.
Titolo V
Patrimonio sociale
Art. 26) L'Associazione ha autonomia patrimoniale, amministrativa e contrattuale. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
a) dai beni mobili e immobili e dai valori per acquisto, lasciti, donazioni;
b) dalle quote versate, in sede di costituzione, dai soci fondatori, nonchè dai soci ordinari, al momento dell'ammissione;
c) dalle quote annuali versate dagli associati;
d) dai contributi versati da enti e da privati;
e) dalle somme già dell'Associazione che in sede di approvazione del rendiconto annuale l'assemblea su proposta del Consiglio Direttivo destina a speciali accantonamenti e/o investimenti ad aumento del patrimonio;
f) è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi e riserve, durante la vita dell'associazione, salvo disposizione di legge o a favore di altre onlus, che per legge, statuto o regolamento, facciano parte della medesima ed unitaria struttura;
g) è fatto obbligo di impiegare eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Art. 27) L'Associazione può depositare presso banche o uffici postali le somme di cui dispone in libretti di risparmio od in conti corrente o in titoli di stato, intestati impersonalmente all'Associazione stessa.
Titolo VI
Modifiche e Scioglimento
Art. 28) Ogni eventuale modifica allo Statuto deve essere approvata dall'assemblea dei soci convocata in seduta straordinaria con le modalità di cui all'articolo 21 del codice civile.
Art. 29) Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori i quali dovranno  devolvere il patrimonio secondo le disposizioni indicate nel decreto legislativo n. 460/1997 e, precisamente a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Titolo VII
Disposizioni generali
Art. 30) Il Presidente ed il Consiglio Direttivo devono svolgere costantemente la loro attività nell'ambito dei fini prefissati dall'Associazione.
Art. 31) Per meglio disciplinare il funzionamento interno e la promozione  verso l'esterno dell'Associazione, il Consiglio Direttivo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponibili, successivamente, all'approvazione dei soci, riuniti in assemblea.
Art. 32) Per quanto non è previsto dal presente statuto valgono le norme del codice civile.
Titolo VIII
Controversie
Art. 33) Tutte le controversie che dovessero insorgere fra gli associati o tra questi e l'Associazione o suoi organi, nei casi in cui i revisori con funzioni di probiviri dichiarino la loro incompetenza o vengano ricusati, saranno sottoposte alle competenze di tre arbitri da nominarsi dal Presidente del Tribunale di ...; essi giudicheranno in via di arbitrato irrituale entro trenta giorni, senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.
IL PRESENTE ATTO E' ESENTE DALL'IMPOSTA DI BOLLO EX ART. 27 BIS, tabella. B, D.P.R. 642/72.

 

 


 




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